1. Le scuole pubbliche e private sono abilitate all'accettazione dei buoni scuola se possiedono i seguenti requisiti:
a) uno statuto;
b) un progetto educativo;
c) specifici piani di studio.
2. L'abilitazione all'accettazione dei buoni scuola è conferita con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, accertata l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, conferisce altresì alla scuola la qualifica di indipendente.