Art. 4.
(Abilitazione all'accettazione dei buoni scuola).

      1. Le scuole pubbliche e private sono abilitate all'accettazione dei buoni scuola se possiedono i seguenti requisiti:

          a) uno statuto;

          b) un progetto educativo;

          c) specifici piani di studio.

      2. L'abilitazione all'accettazione dei buoni scuola è conferita con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, accertata l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, conferisce altresì alla scuola la qualifica di indipendente.

 

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      3. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni scuola deve pubblicare il suo bilancio annuale, dopo averlo preventivamente sottoposto alla revisione di una apposita commissione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, abilitata alla certificazione. Al bilancio pubblicato sono allegati i dati relativi alle iscrizioni.